News di Edistudio
Data pubblicazione: 05/05/2011
1. La gestione integrata del mare e delle coste nell'Unione europea e nel Mediterraneo
La Commissione europea ha avviato il processo di revisione della raccomandazione del 30 maggio 2002, con la quale il Parlamento europeo e il Consiglio avevano chiesto agli Stati membri di
- compiere una valutazione approfondita volta ad individuare i soggetti, le istituzioni e le norme incidenti sulla pianificazione e la gestione delle zone costiere;
- definire (in cooperazione con le autorità regionali interne e con le eventuali organizzazioni interregionali) una strategia nazionale di applicazione dei principi di gestione integrata individuati nella stessa raccomandazione e volti a promuovere una gestione sostenibile della striscia di terra e di mare che costituisce interfaccia tra ambiente marino e ambiente terrestre, fondata su basi scientifiche e conoscitive solide e costantemente aggiornate e sul coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati interessati.
La revisione della raccomandazione è motivata anzitutto dall'evoluzione del quadro di riferimento internazionale ed europeo registrata dal 2002 ad oggi.
Basti qui rammentare che l'Unione europea a partire dal 2007 ha avviato una "politica marittima integrata" (v. Comunicazione della Commissione n. 575 del 10 ottobre 2007), rivolta a stimolare la crescita e l'occupazione mediante un più largo e più efficiente utilizzo delle risorse marine e costiere ed al contempo a preservarne e migliorarne lo stato. A quest'ultimo fine è stata anche approvata la direttiva 2008/56/Ce che istituisce un quadro per la politica ambientale del mare (cfr. tra le news, "Recepita la direttiva quadro sull'ambiente marino").
A livello internazionale e con particolare riguardo al Mediterraneo, il 24 marzo 2011 sono entrati in vigore il Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del 21 gennaio 2008, ed il Protocollo per la protezione del mare dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo del 14 ottobre 1994, collegati alla Convenzione di Barcellona per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo.
2. La revisione della raccomandazione europea sulla gestione integrata delle zone costiere
Il processo di revisione della raccomandazione dovrebbe portare alla formulazione di una nuova proposta in materia di gestione integrata delle coste - ma anche di pianificazione dello spazio marittimo - entro la fine del 2011 e si baserà su una valutazione dell'impatto economico, sociale ed ambientale delle diverse ed alternative azioni in cui potrebbe articolarsi la nuova iniziativa.
A tal fine il 23 marzo la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica on-line rivolta ai diversi soggetti pubblici e privati portatori di interessi inerenti al mare ed alle coste, che fino al prossimo 20 maggio potranno rispondere ad uno specifico questionario disponibile sul sito della stessa Commissione (Ambiente o Affari marittimi).
La valutazione di impatto si avvarrà inoltre dei risultati del progetto Ourcoast, voluto dalla Commissione europea per supportare ed assicurare lo scambio di esperienze e "best practices" in materia di pianificazione e gestione costiera. Nell'ambito del progetto è stata tra l'altro costruita e resa disponibile sul web una banca dati che raccoglie 350 casi di studio ed esempi concreti di applicazione della gestione integrata delle aree costiere nei diversi Stati membri Ue.
La stessa valutazione si avvarrà infine dei rapporti predisposti dagli Stati membri sullo stato di implementazione della gestione integrata delle coste nei relativi paesi.
3. Il rapporto dell'Italia sulla gestione integrata delle zone costiere
La raccomandazione europea del 30 maggio 2002 chiedeva a ciascuno degli Stati membri costieri di trasmettere alla Commissione una relazione sull'attuazione della stessa entro il mese di febbraio 2006. Sulla base di tali relazioni la Commissione avrebbe dovuto valutare l'opportunità di presentare o meno una nuova proposta in materia. Tale valutazione è stata effettivamente effettuata (comunicazione n. 308 del 7 giugno 2007) e si è conclusa con la conferma della validità della raccomandazione del 2002.
Come già ricordato, i diversi progressi compiuti in relazione alle politiche del mare e delle coste, tanto a livello europeo quanto a livello internazionale, hanno sospinto la Commissione europea ad avviare una nuova valutazione dello stato di applicazione della raccomandazione sulla gestione integrata delle aree costiere e a chiedere agli Stati membri di aggiornare le loro relazioni.
L'Italia, che nel 2006 non aveva inviato a Bruxelles alcun rapporto, ha ora predisposto un "Report nazionale sui progressi realizzati in materia di gestione integrata delle zone costiere (2006-2010)" a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la collaborazione del Conisma.
Dalla lettura del rapporto emerge che l'Italia non ha ancora predisposto una strategia nazionale per la gestione integrata delle zone costiere, non ha ratificato il Protocollo di Madrid sulla Gizc nel Mediterraneo e non ha definito una propria politica marittima integrata. Tuttavia, negli anni intercorsi tra la raccomandazione del 2002 ed oggi, sono state realizzate numerose azioni/misure o direttamente ispirate ai principi della gestione integrata delle aree costiere o comunque costituenti elementi utili ai fini della stessa Gizc.
In particolare si rammenta che diverse Regioni - Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna, Puglia, Marche, Emilia Romagna, Veneto (v. N. Greco, P. Biondini, "Verso la gestione integrata delle aree costiere: l'approccio delle Regioni italiane", in Studi parlamentari e di politica costituzionale, n. 161/162) hanno adottato piani o programmi specificamente riguardanti le zone costiere, anche se nella maggior parte dei casi vengono presi in considerazione una limitata porzione del versante terrestre della fascia costiera e solo alcuni dei profili e dei settori interessati (il più delle volte la gestione del demanio marittimo e la difesa delle coste).
Il rapporto italiano sottolinea poi come in questi anni siano stati sviluppati vari progetti volti ad accrescere le conoscenze nelle diverse materie implicate e a sperimentarne le applicazioni pratiche, ma non si sia sufficientemente operato per la raccolta, il coordinamento, la messa a disposizione e dunque la condivisione dei risultati acquisiti di modo che essi potessero divenire effettivi strumenti di gestione delle aree costiere.
Carenti risultano inoltre, secondo il rapporto del Ministero dell'ambiente, le attività di formazione e di informazione sulla gestione integrata delle aree costiere.
Eppure iniziative di ampio respiro sono state realizzate negli anni scorsi quali - per quanto concerne la formazione - le due edizioni del master della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione su "Valutazioni, strategie e strumenti per la gestione integrata delle aree costiere", rivolto a funzionari e dirigenti delle amministrazioni pubbliche e - per quanto concerne gli studi - la ricerca promossa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, diretta da Nicola Greco e svolta tra il 2008 e il 2010 su "Le risorse del mare e delle coste: ordinamento, amministrazione e gestione integrata".
Proprio da quella ricerca emerge chiaramente come un paese come il nostro, con più di 7.000 km di coste poste al centro del Mediterraneo, dovrebbe raccogliere la sfida lanciata dall'Unione europea e finalmente costruire una ampia, solida e condivisa politica di sviluppo sostenibile e di gestione integrata del mare e delle coste, nell'ambito della quale potrebbero trovare collocazione tra l'altro una revisione delle norme fondamentali che disciplinano il demanio marittimo, la riforma dell'ordinamento portuale ed il rilancio della competitività del sistema portuale italiano, la definizione e l'applicazione degli strumenti di attuazione della politica comune della pesca, i profili connessi alla attesa strategia energetica nazionale.
Insomma occorrerebbe finalmente attivare un ampio processo di discussione e di negoziazione tra Stato, Regioni, enti locali, attori economici, società civile, mondo della ricerca e delle università, volto a definire le linee fondamentali di una politica di sviluppo sostenibile e di gestione degli interessi economici, sociali ed ambientali afferenti al mare e alle coste.
Così è stato fatto ad esempio dai nostri vicini francesi, che tra il 2009 e il 2010, nell'ambito del c.d. "Grenelle de la mer", hanno svolto una articolata riflessione e negoziazione tra lo Stato, gli enti territoriali, gli attori economici e la società civile in vista della definizione di una "strategia nazionale per il mare e per il litorale". Essa costituirà quadro di riferimento generale per la protezione dell'ambiente, la valorizzazione delle risorse e la gestione integrata delle attività inerenti al mare ed alle coste e fondamento di specifici documenti strategici riguardanti le diverse sottoregioni marittime (façades maritimes) che saranno individuate nella stessa strategia nazionale. I piani, i programmi, i progetti e le autorizzazioni ricadenti nella sottoregione marittima dovranno essere compatibili con gli obiettivi e le misure previste nel relativo documento strategico.
Paola Biondini
Data pubblicazione: 07/03/2011
Il federalismo demaniale, di cui in questo sito il 14 gennaio 2010 si annunciava l’avvio dell’iter formale di approvazione e si indicavano i principi ispiratori, è stato introdotto nell’ordinamento italiano con il dlgs 28 maggio 2010, n. 85, (Gu 11 giugno 2010, n. 134).
L’importanza della riforma, che si preannuncia ricca di implicazioni anche ambientali, è tale che se ne ritiene necessario il monitoraggio del processo di attuazione.
1. Il cronogramma e la procedura di individuazione dei beni statali trasferibili
Il dlgs n. 85/2010 ha previsto per l’effettuazione del passaggio dei beni statali agli enti territoriali con il vincolo della loro massima valorizzazione funzionale, uno stringente, quanto poco realistico, cronogramma, articolato nelle seguenti fasi:
- entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso dlgs (e dunque entro il 23 dicembre 2010), adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri contenenti gli elenchi dei beni trasferibili a titolo non oneroso agli enti territoriali, scelti sulla base di una intesa stipulata in sede di conferenza unificata. I beni possono essere individuati sia singolarmente che per gruppi e di essi devono essere forniti i dati relativi allo stato giuridico, alla consistenza, al valore, alle entrate ed ai costi di gestione da essi derivanti;
- entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei predetti dpcm, presentazione all’Agenzia del demanio - da parte degli enti territoriali interessati - della domanda di attribuzione dei beni. La domanda deve essere accompagnata da una relazione illustrativa delle finalità e delle modalità di utilizzazione dei beni richiesti, vale a dire dal progetto di “massima valorizzazione funzionale” che per essi si è individuato, dei tempi di realizzazione e del risultato economico di tale progetto, nonché delle destinazioni che si intende dare ai beni medesimi;
- entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande di attribuzione, dopo una necessaria interlocuzione con le Regioni e gli enti locali interessati, emanazione di ulteriori dpcm con cui avviene l’attribuzione dei beni, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.
Non si può subito fare a meno di rilevare che la tempistica adottata dalla legge delegata non è stata rispettata e che nessuno dei provvedimenti previsti è stato alla scadenza prevista emanato.
Ora il processo di attuazione del federalismo demaniale prende il via dalla individuazione dei beni appartenenti alla tipologia indicata al punto e) dell’articolo 5 del dlgs.n. 85/2010, cioè di quei beni immobili che lo Stato detiene al di fuori della categoria dei beni del demanio marittimo, del demanio idrico, degli aeroporti di interesse internazionale e nazionale e del cosiddetto demanio minerario.
Allo stato attuale risulta pubblicato sul sito dell’Agenzia del demanio l’ ”elenco dei beni patrimoniali dello Stato di possibile attribuzione agli enti locali”, anche se tale pubblicazione non è prevista dalla procedura disegnata nella normativa. Essa è stata effettuata al fine di dare la massima pubblicità e trasparenza alle complesse operazioni in corso. L’elenco, sinora di 590 pagine, è articolato in ordine alfabetico per Regione e indica per ogni bene, oltreché la Regione, la Provincia e il Comune territorialmente interessati, la descrizione, l’indirizzo, il valore inventariale, lo stato giuridico (bene patrimoniale disponibile o non disponibile), le entrate da canone, i costi di gestione (che in realtà non risultano forniti per nessun bene), la superficie totale.
Pur con le cautele necessarie per interpretare correttamente, in mancanza di note esplicative da parte dell’ente curatore, i dati forniti dall’elenco, le prime osservazioni che viene naturale svolgere riguardano innanzitutto i destinatari dell’elenco, individuati solo negli enti locali; in secondo luogo il riscontrato inserimento tra i beni patrimoniali (così è intitolato l’elenco) di beni di natura demaniale, appartenenti spesso al demanio marittimo (ad es. arenili) o al demanio idrico (es. arenili fluviali), il cui trasferimento è normativamente riservato alle Regioni (art. 3, c. 1, lett. a del dlgs. n. 85/2010) o alle Province (art. 3, c. 1, lett. b del dlgs n. 85/2010).
Non solo; a questi beni viene attribuito lo stato giuridico di beni disponibili, alla stessa stregua dei beni qualificati ex demaniali (ex arenili, ex pertinenze idrauliche, ecc.). Il dubbio che sopravviene è se la distinzione tra beni disponibili o indisponibili sia la stessa di cui all’articolo 826 cod. civ. ovvero, ferma restando la definizione di matrice civilistica, se si tratti soltanto di errori materiali riguardanti la mancata segnalazione della perdita della demanialità di quei beni pur definiti demaniali e dunque sia corretta la loro inclusione nei beni patrimoniali disponibili. Ove non si trattasse di errori materiali, essi non avrebbero titolo all’inserimento in siffatto elenco, considerato il diverso regime a cui i beni demaniali sopraindicati restano sottoposti.
Sempre a proposito dello stato giuridico dei beni resta incomprensibile la dicitura “non applicabile” utilizzata per molti beni del comune di Napoli, così come sembra inspiegabile o paradossale il mancato inserimento dei beni situati nel Comune di Roma.
Altra annotazione è che molti dei beni inclusi nell’elenco sono indicati come beni indisponibili, sicché essi, a norma dell’art. 4, comma 1 del dlgs. 85/2010, una volta trasferiti, dovrebbero automaticamente entrare a far parte del patrimonio disponibile degli enti attributari. Ciò, a meno che il dpcm di attribuzione non disponga, con motivazioni adeguate e “ove ne ricorrano i presupposti”, il mantenimento dei beni nel demanio o l’inclusione nel patrimonio indisponibile. Comunque il fatto che sia il decreto di attribuzione dei beni e non il primo decreto di individuazione di essi, a disporre il mantenimento dello status originario, conduce a ritenere che non si tratti di una decisione dello Stato imposta d’autorità, ma piuttosto fondata sulla richiesta degli enti territoriali. Questi, nel presentare la domanda di attribuzione, dopo aver valutato la fattibilità e l’utilità del passaggio dallo stato di indisponibilità a quello di disponibilità dei beni in questione o del mantenimento dello stato giuridico originario, dovrebbero esplicitare al riguardo i loro intenti. Dunque anche questo elemento dovrebbe essere inserito nella relazione allegata alla domanda di attribuzione, tra le “specifiche finalità e modalità di utilizzazione del bene” o della “destinazione del bene medesimo”. Non sembri inutile sottolineare al riguardo che molti di quei beni indisponibili sono sedi di uffici pubblici o destinati a usi di rilevanza sociale, quali ad esempio case popolari, asili nido, scuole, case per agricoltori e che la perdita dello status di indisponibilità può creare incresciose situazioni di disagio.
Insomma, come sinteticamente rappresentato, sono molteplici i problemi che emergono nel momento della traduzione in attività amministrativa del dettato normativo e opportunamente l‘Agenzia del demanio ha anticipato la pubblicazione dell’elenco, pur se non ha il crisma dell’ufficialità. Esso deve infatti ancora passare attraverso il vaglio della Conferenza Unificata e costituire oggetto di intesa in quella sede.
2. Il cronogramma e la procedura di individuazione dei beni statali esclusi dal trasferimento
Il dlgs n. 85/2010 ha previsto che non tutti i beni dello Stato possano essere trasferiti agli enti territoriali e quindi ha provveduto ad escluderne direttamente alcuni e a indicarne altri da sottoporre ad una verifica di escludibilità.
La individuazione di tali beni è per la gran parte affidata all’Agenzia del demanio, che in proposito deve interloquire con le amministrazioni statali, gli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato in uso governativo e le Agenzie di cui al dlgs. n. 300/1999 e s.m.i., comprese le Agenzie fiscali.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa sul federalismo demaniale, siffatti soggetti devono inviare all’Agenzia del demanio richiesta motivata di esclusione dal trasferimento agli enti territoriali degli immobili che essi utilizzano e che ritengono necessari per le loro finalità istituzionali.
Entro i successivi quarantacinque giorni, previo parere della Conferenza Unificata da esprimersi entro il termine di trenta giorni, il Direttore dell’Agenzia del demanio redige, adotta e rende pubblico sul sito della medesima Agenzia l’elenco dei beni esclusi dal trasferimento. Sin qui la norma.
Nella realtà, la procedura non si è svolta secondo le fasi temporali previste; l’elenco complessivo dei beni non suscettibili di trasferimento è stato compilato e da qualche tempo reso pubblico dall’Agenzia sul suo sito. Esso è stato portato all’o.d.g. della Conferenza Unificata una prima volta il 18 novembre 2010 e di nuovo il 10 febbraio 2011. In quest’ultima occasione l’Anci, l’Upi e l’Uncem hanno ripresentato la proposta, già avanzata assieme alle Regioni nella precedente riunione, volta a istituire in sede di Conferenza Unificata un tavolo tecnico, in cui possano essere verificate attraverso un confronto permanente tutte le richieste di esclusione. Gli enti territoriali hanno lamentato, oltre il ritardo accumulato nella realizzazione del federalismo demaniale, il fatto che anche nella sua ultima versione l’elenco presentato appaia “come una mera elencazione non di beni immobili quanto piuttosto di indirizzi toponomastici”. La loro proposta è stata accolta. Ciò che suggerisce di non entrare nel merito per attendere i successivi sviluppi.
Bianca Murroni
Data pubblicazione: 01/02/2011
Con il decreto legislativo n. 190/2010 (G.U. del 18 novembre 2010) è stata recepita la direttiva 2008/56/Ce, che "istituisce un quadro all'interno del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020" (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).
Si tratta del c.d. "pilastro ambientale" della politica marittima integrata, delineata dalla Commissione europea (comunicazione n. 575 del 10 ottobre 2007) al termine di un ampio processo di consultazione e "basata sull'esplicito riconoscimento della correlazione di tutte le questioni connesse agli oceani e ai mari europei e della necessità che le politiche marittime vengano elaborate congiuntamente al fine di ottenere i risultati auspicati".
1. Il ruolo del Ministero dell'ambiente e del Comitato tecnico
Il decreto legislativo n. 190/2010 affida al Ministero dell'ambiente la funzione di autorità competente per il coordinamento delle attività previste dal decreto stesso (nonché per la cooperazione con altri Stati membri Ue e con Stati terzi che si affaccino sul Mediterraneo).
A tal fine il Ministero si avvale di un comitato tecnico composto da 13 rappresentanti di diversi Ministeri interessati nonché da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, un rappresentante dell'Upi ed uno dell'Anci. Il comitato concorre alla definizione dei diversi atti inerenti alla strategia dell'ambiente marino.
2. Le fasi della "strategia per l'ambiente marino"
In sintesi il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del predetto Comitato:
- promuove e coordina la valutazione iniziale dello stato ambientale attuale e dell'impatto delle attività antropiche sull'ambiente marino "sulla base dei dati e delle informazioni esistenti", messi a disposizione - su richiesta dello stesso Ministero - dai soggetti pubblici e privati che li producono o li detengono;
- con due distinti decreti, sentita la Conferenza unificata, entro il 15 luglio 2012, determina i requisiti del "buono stato ambientale" per le acque marine e definisce i traguardi ambientali e i relativi indicatori, finalizzati al conseguimento del "buono stato ambientale" dell'ambiente marino, assicurando che essi siano compatibili ed integrati con quelli già previsti per le acque marine dagli strumenti normativi, pianificatori e programmatori esistenti ai diversi livelli istituzionali;
- entro il 15 luglio 2014, con ulteriore decreto definisce ed avvia programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine. Anche in questo caso i programmi devono essere integrati e coordinati con quelli già esistenti ai diversi livelli istituzionali;
- entro il 31 dicembre 2015, elabora uno o più programmi di misure finalizzati a conseguire o mantenere un buono stato ambientale delle acque marine, da approvare con Dpcm, sentita la Conferenza unificata. Ai fini dell'elaborazione dei programmi il Ministero promuove la partecipazione alle riunioni del Comitato delle autorità competenti alla elaborazione e alla attuazione di programmi di misure esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale, che abbiano ad oggetto le acque marine, anche per finalità diverse da quelle ambientali. Entro il 31 dicembre 2016 si provvede all'avvio dell'attuazione dei predetti programmi.
La valutazione iniziale, la determinazione del buono stato ambientale, la definizione dei traguardi ambientali, l'elaborazione dei programmi di monitoraggio e di quelli delle misure sono aggiornati ogni sei anni.
3. Informazione e consultazione del pubblico
Secondo il decreto legislativo n. 190/2010:
- tutti i soggetti interessati devono poter partecipare in modo effettivo e tempestivo all'esame degli aspetti rilevanti della strategia per l'ambiente marino. A tal fine il Ministero dell'ambiente deve definire strumenti e procedure idonee (sedi di confronto, inchieste pubbliche, forme di raccordo tra autorità competenti);
- informazioni relative alle varie fasi della strategia per l'ambiente marino devono essere tempestivamente redatte, pubblicate e sottoposte alle osservazioni del pubblico.
4. Gli stanziamenti
Per la valutazione iniziale sono assegnati al Ministero dell'ambiente 9.187.578 euro per il 2011 e 9.000.000 di euro per il 2012, provenienti dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.
Per i programmi di monitoraggio, pari a 16.087.578 di euro all'anno, a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 979/82 "Disposizioni per la difesa del mare".
Per l'attuazione dei programmi di misure, ciascuna Amministrazione competente provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Paola Biondini
Data pubblicazione: 05/07/2010
Martedì 6 luglio, alle ore 17.00, si svolgerà presso la sede del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di Via XX Settembre la presentazione del volume “Le risorse del mare e delle coste: ordinamento, amministrazione e gestione integrata” (Edistudio, Roma, 2010).
Il volume collettaneo, pubblicato con il contributo del Ministero delle politiche agricole, è stato curato da Nicola Greco, recentemente scomparso, che per molti anni si è interessato dei problemi ambientali e di gestione delle coste.
La pubblicazione si volge principalmente a:
- raccogliere e sistemare le conoscenze attuali circa le connotazioni geo-politiche, politico-istituzionali, amministrative e gestionali delle zone marine e delle aree costiere italiane;
- stimolare le istituzioni pubbliche nonché le organizzazioni private rappresentative di fondamentali interessi che insistono e si confrontano sulle aree costiere ad una rapida riflessione ed eventuale prima proposta in materia di gestione integrata;
- individuare ed approfondire quali istituti organizzativi, procedurali e funzionali possano essere presi a riferimento per volgersi ad impiantare un modello di "gestione integrata";
- costituire uno strumento necessario per la formazione, l’aggiornamento e la valorizzazione sia di giovani studiosi sia di dirigenti e funzionari pubblici.
All’evento, organizzato dal Ministero e dalla Legapesca, parteciperanno Antonio Cianciullo, giornalista di Repubblica; Francesco Karrer, ordinario di urbanistica nell’Università di Roma La Sapienza e presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Guido Milana, vice presidente della Commissione pesca del Parlamento Ue e Giuseppe Ambrosio, capo di gabinetto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Saranno presenti gli autori.
Alessandra Greco
Data pubblicazione: 05/03/2010
E’ stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 27 febbraio 2010 (S.O. n. 39) la legge 26 febbraio 2010, n. 25 con cui è stato convertito, con modificazioni, il c.d. "decreto legge mille proroghe", che all'art. 1, c. 18
- prevedeva una revisione della disciplina in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative,
- sopprimeva con effetto immediato il diritto di insistenza, previsto dall’art. 37, secondo comma, secondo periodo del Codice della navigazione,
- prorogava al 31 dicembre 2012, la durata delle concessioni in essere al 30 dicembre 2009 e in scadenza entro il 31 dicembre 2012.
- fissa al 31 dicembre 2015 (anziché 2012) la proroga del termine di durata delle concessioni in essere alla data del 30 dicembre 2009 e in scadenza entro lo stesso 31 dicembre 2015;
- fa peraltro salve le disposizioni di cui all'art. 03, comma 4-bis, della legge 494/94, introdotto dalla legge finanziaria 2007 (L. 296/2006). Tali disposizioni riguardano le concessioni che in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle Regioni hanno una durata superiore ai sei anni.
Italia
Privati | € 75,00 |
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Enti (sconto 10% per librerie) | € 100,00 |
Studenti | € 15,00 |
Estero
Stati Europei | € 120,00 |
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Stati Extra Europei | € 120,00 |
Numero arretrato
Italia - fascicolo singolo | € 32,00 |
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Italia - fascicolo doppio | € 50,00 |
Estero - fascicolo singolo | € 38,00 |
Estero - fascicolo doppio | € 55,00 |
Collezione completa
(1968-2009) | € 2.000,00 |
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