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IL GOVERNO PROROGA LE CONCESSIONI BALNEARI
Data pubblicazione: 15/01/2010

E’ stato approvato dal Governo il c.d. “decreto mille proroghe” (Dl 30 dicembre 2009, n. 194).
Per quanto specificamente interessa, il decreto, ancora da convertire,

  • mantiene in vigore le norme sul federalismo fiscale (L. 42/2009) e dunque l’intendimento di consolidare il già illustrato progetto di federalismo demaniale;
  • prevede una revisione della disciplina in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative, da effettuare sulla base di una intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e nel rispetto dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento, ma anche di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo e della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti,
  • al fine di superare la eventuale denuncia di infrazione da parte della Commissione europea in merito al diritto di insistenza previsto dall’art. 37, secondo comma, secondo periodo del Codice della navigazione, sopprime tale disposizione con effetto immediato;
  • proroga al 31 dicembre 2012, a tutela degli interessi e delle aspettative degli attuali concessionari, la durata delle concessioni in essere al 30 dicembre 2009 e in scadenza entro il 31 dicembre 2012.

Tra l’altro non è dato intendere sul piano della interpretazione giuridica l’effetto dell’attuale decreto legge sulle concessioni demaniali che scadono dopo il 31 dicembre 2012, né sulle altre norme che prevedono il rinnovo automatico delle concessioni (art. 01, comma 2 e art. 03, comma 4-bis della legge n. 494/1993).

Naturalmente il puzzle non può dirsi completo dovendo ancora sottostare alle valutazioni tipicamente politiche della conversione in legge del decreto, nonché alle valutazioni tecniche che il Parlamento vorrà fare, autonomamente dalle maggioranze e dagli indirizzi di Governo. Ciò, del resto, è avvenuto più volte.


Nicola Greco

PARTE IL FEDERALISMO DEMANIALE
Data pubblicazione: 14/01/2010

L’uso del demanio marittimo è stato negli ultimi tempi problematico e turbolento almeno per quanto concerne gli stabilimenti balneari. Piuttosto che dare riscontro politico alle problematiche del settore, il Governo ha preferito affrontare alcuni grandi temi di assetto, il cui svolgimento non potrà non avere riflessi importanti sulle gestioni settoriali ed in definitiva sulla politica economica e sociale di settore.
In attesa di queste verifiche, si possono richiamare alcuni elementi riassuntivi della nuova normativa quale risulterà dal complesso processo legislativo delegato che il Governo stesso si appresta ad esercitare.


1. La proposta base
Il Governo nella seduta del 17 dicembre ha approvato l’avvio dell’iter costituzionalmente garantito dell’approvazione del c.d. “federalismo demaniale”, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Naturalmente il decreto deve passare al vaglio di una serie di soggetti istituzionali, tra cui fondamentalmente, la Conferenza unificata Stato – Regioni – Enti locali.
2. Oggetto
Secondo la posizione del Governo, lo Stato titolare finora di beni in proprietà deve anzitutto individuare i beni da dismettere a favore di enti locali e Regioni. A loro volta gli enti interessati possono chiedere l’attribuzione dei singoli beni individuati.
3. Criteri
I criteri da adottare nelle c.d. dismissioni sono quelli della territorialità, della sussidiarietà, della adeguatezza, della semplificazione, della capacità finanziaria, della correlazione con competenze e funzioni e della valorizzazione ambientale.
Criterio principale è l’attribuzione preferenziale ai Comuni, salvo che si rilevi prevalente il criterio del dimensionamento e della adeguatezza.
In base al principio della semplificazione, le Regioni e gli enti locali potranno a loro volta alienare singoli beni applicando procedure semplificate. Inoltre potranno richiedere di “versare” i beni direttamente a fondi comuni di investimento immobiliare, completando in tal modo un vero e proprio mercato formato da beni patrimoniali dello Stato.
La dismissione demaniale dovrà essere realizzata in modo da assicurare la valorizzazione funzionale dei beni ed al contempo lo sviluppo del territorio e la salvaguardia dei valori ambientali.
4. Status dei beni
I beni trasferiti entrano a far parte del patrimonio disponibile delle Regioni o degli enti locali, salvo quelli appartenenti al demanio marittimo, al demanio idrico e a quello aeroportuale, che restano assoggettati al regime previgente.
5. Esclusioni
Sono esclusi dal trasferimento i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, i beni del patrimonio culturale, le reti di interesse statale, comprese quelle energetiche, le strade ferrate in uso, gli edifici adibiti ad uso pubblico diretto.


Non tutto è stato così detto o riassunto, sicché non mancherà l’occasione e la necessità per l’amministratore, l’imprenditore balneare e il giurista di tornare sul tema, cercando di superare alcune contraddizioni ed oscurità.

 

Nicola Greco

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